Art. 26.
(Competenze in materia penitenziaria).

      1. Le funzioni della sezione di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza sono esercitate, nei confronti dei minorenni sottoposti a misure penali fino al compimento del venticinquesimo anno di età, dalla sezione specializzata che ha sede nel capoluogo del distretto e da un giudice ordinario della sezione stessa.